Superbonus 110% e APE ante/post intervento: chiarimenti normativi su chi può redigere gli attestati

Nel quadro degli interventi agevolabili con il Superbonus 110%, uno degli aspetti chiave è la corretta redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), sia “ante” che “post” intervento. Questi attestati – detti “APE convenzionali” – sono indispensabili per dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche richiesto dalla normativa. Tuttavia, molti professionisti si interrogano su chi possa effettivamente redigere questi documenti e se vi siano limiti legati all’indipendenza del soggetto certificatore.

Il quadro normativo di riferimento

La materia è regolata principalmente dal D.M. 6 agosto 2020, Allegato A, punto 12.1, che stabilisce quanto segue:

“Gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento sono rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.”

Questa disposizione chiarisce in modo inequivocabile che, ai fini del Superbonus 110%, gli APE possono essere firmati anche dal medesimo professionista incaricato della progettazione o della direzione dei lavori. Ciò rappresenta una deroga esplicita rispetto ai criteri di indipendenza previsti in altri contesti.

Il tema dell’indipendenza: il d.P.R. 75/2013

Un altro riferimento normativo importante è il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, che disciplina i requisiti di imparzialità dei soggetti certificatori. L’art. 3 introduce una distinzione fondamentale:

  • Per le nuove costruzioni, il tecnico certificatore deve essere completamente estraneo al processo edilizio. Deve dichiarare:

“l’assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio […] e rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.”

  • Per gli edifici esistenti, la normativa è leggermente meno rigida. È comunque richiesto il non coinvolgimento con i produttori dei materiali e l’assenza di vantaggi diretti per il richiedente che, in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado, ma non è vietata in modo assoluto la coincidenza tra progettista e certificatore..

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i requisiti di indipendenza previsti dal d.P.R. 75/2013 si applicano agli APE previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ovvero agli attestati usati per compravendite, locazioni e simili. Questi APE sono quelli che devono essere inviati al Catasto Energetico e che vengono protocollati con un numero identificativo univoco. Tuttavia, gli APE “Superbonus” sono un caso a parte: non sono finalizzati alla certificazione ufficiale dell’edificio, ma alla verifica tecnica del miglioramento energetico, funzionale all’accesso all’incentivo.

Gerarchia delle fonti: prevalenza del D.M. 6 agosto 2020

Anche se alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate (come la n. 28/E del 2022) sembrano sollevare dubbi sull’opportunità che lo stesso tecnico firmi sia il progetto sia l’APE, tali documenti di prassi non possono modificare un decreto ministeriale. Come noto, la gerarchia delle fonti prevede che un atto secondario di prassi debba sempre essere letto in modo compatibile con norme di livello superiore.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la redazione degli APE ante e post intervento – dette Ape convenzionali – da parte dello stesso professionista che si occupa della progettazione o direzione lavori è pienamente legittima nei casi legati al Superbonus 110%, grazie alla deroga prevista dal D.M. 6 agosto 2020.

Nei casi di nuova costruzione o certificazione ufficiale dell’edificio, vi è bisogno di un APE da trasmettere al Catasto Energetico il quale attribuisce un codice identificativo univoco. Per questa tipologia restano in vigore le regole più stringenti del d.P.R. 75/2013, che richiedono una chiara separazione dei ruoli e l’assenza di conflitti di interesse.

Questa distinzione è fondamentale per evitare contestazioni in fase di verifica e per garantire che gli interventi energetici beneficiari del Superbonus siano correttamente documentati, nel pieno rispetto della normativa vigente.

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